Art. 14.
(Contributi alla produzione cinematografica).

      1. Il Centro concede:

          a) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il medesimo Centro, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera l), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;

          b) contributi complementari in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

          c) contributi alle imprese cinematografiche indipendenti per la promozione all'estero delle opere filmiche, ivi comprese le spese per il doppiaggio e per la sottotitolazione delle opere medesime;

          d) contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere filmiche prime e seconde, nonché per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, anche qualora tali imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro.

      2. I requisiti dei progetti, delle opere e delle imprese legittimati ad accedere ai contributi automatici, complementari e selettivi di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabiliti dal Centro ai sensi

 

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dell'articolo 12, comma 6. Il Centro definisce, altresì, le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi contributi.
      3. Fatte salve le disposizioni della legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni, per i film e per le opere audiovisive che contengono inquadrature di marchi o di prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di tali marchi o prodotti ai costi di produzione delle opere. Le relative modalità tecniche di attuazione sono stabilite dal Centro nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.